Infermieri: l’ iscrizione all’ albo deve essere rimborsata.

Se l’ attività di infermiere è svolta in regime di esclusività per l’ Azienda Sanitaria, questa è tenuta a rimborsare al dipendente i costi per l’ esercizio della stessa, tra cui l’ iscrizione all’ albo. E’ quanto stabilito dalla sentenza n.116 del 6 settembre 2019 del Tribunale di Pordenone del 6 settembre 2019, riguardante una controversia tra gli infermieri sanitari ed un’ azienda della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ma il principio che ha portato il giudice alla decisione del caso ha una portata più ampia: riguarda più professioni  le cui attività sono svolte in regime di esclusività per la Pubblica Amministrazione  e che per legge devono ottemperare all’ iscrizione all’ albo professionale ( è il caso degli avvocati, degli architetti, degli agronomi, degli ingegneri etc..) e segue il ragionamento del parere del Consiglio di Stato ( parere relativo all’ affare 678/2010) e della sentenza della Cassazione  n 7776/2015 che avevano ad oggetto gli Avv.ti della PA e che riporta questo principio di diritto:“Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di  mandato, ai sensi dell’art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il  mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico,  fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.

Il fatto di non poter svolgere attività professionale  liberamente infatti rende inutile l’iscrizione all’Ordine , che pure è obbligatoria,   e il costo  quindi è ribaltato sui datori di lavoro.

Non incide nemmeno la legge n. 3/2018 secondo cui gli ordini professionali devono essere finanziati solamente dai contributi degli iscritti senza alcun tipo di onere per la finanza pubblica perchè non si tratta di riconoscere un trattamento economico aggiuntivo al lavoratore ma di rimborsargli una spesa già sostenuta.

Così come si aprono le strade dei rimborsi per l’ iscrizione all’ albo, si fanno strada nuove ipotesi di rimborso: è il caso della formazione formazione obbligatoria prevista per gli iscritti agli ordini professionali . Se il dipendente a causa del contratto in esclusiva con il proprio datore di lavoro pubblico  i costi della formazione obbligatoria, seguendo la logica della sentenza di Pordenone in materia di costi di iscrizione all’ albo, dovrebbero essere a carico della Pa.

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2019-10-07T23:49:03+02:007 Ottobre 2019|News, News Sanità|